Il Fondo di Solidarietà
Chi può fare richiesta?
Nel caso di estorsione possono quindi richiedere il contributo: l'interessato o, in caso di morte con movente estorsivo, i suoi eredi; per conto dell'interessato: una delle associazioni od organizzazioni antiracket iscritte in un apposito elenco tenuto dal Prefetto; il Consiglio nazionale dell'ordine professionale al quale egli appartiene; una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel; gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni antiracket che abbiano subito lesioni personali, danni a beni mobili e immobili o danni in forma di mancato guadagno a seguito della propria attività svolta nelle associazioni stesse; soggetti terzi che, pur non essendo dirette vittime delle richieste di estorsione, abbiano riportato lesioni personali o danni ai beni mobili o immobili in conseguenza di azioni a fini di estorsione rivolte ad altri.
Nel caso di usura: l’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.
Nel caso di usura: l’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.
Cosa fare?
Nel caso di estorsione, la domanda va presentata
- al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto;
- entro 120 giorni dalla data della denunzia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere, in base ad indagini preliminari in corso, che l'evento lesivo da lui subito può derivare da finalità di estorsione;
- in caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro un anno dalla data in cui o sono cominciate le richieste di estorsione o l'interessato è stato per la prima volta oggetto di violenza o minaccia.
- al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto;
- entro 120 giorni dalla data della denunzia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere, in base ad indagini preliminari in corso, che l'evento lesivo da lui subito può derivare da finalità di estorsione;
- in caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro un anno dalla data in cui o sono cominciate le richieste di estorsione o l'interessato è stato per la prima volta oggetto di violenza o minaccia.
Nel caso di usura invece
- al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto;
- entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.P.R. 455/99).
riferimenti normativi:
istanza per le vittime dell'usura (art.14 L.108/96)
istanza per le vittime delle estorsioni (L. 44/99)
- entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.P.R. 455/99).
riferimenti normativi:
istanza per le vittime dell'usura (art.14 L.108/96)
istanza per le vittime delle estorsioni (L. 44/99)




